CTU

E’ iscritto presso l’Albo dei Consulenti Tecnici d’ Ufficio nel distretto della Corte di Appello di Genova ad indirizzo Aeronautico “Esperto Sicurezza del Volo “.
Ed effettua le seguenti consulenze peritali

Consulenze Peritali :

Perizia d’Ufficio (CTU)

Funzione essenziale dela Consulenza è quella di fornire al Giudice delle valutazioni in quei campi dello scibile in cui egli rientra opportuno integrare le sue cognizioni. Valutazioni fornite attraverso una Relazione scritta detta Relazione del CTU nella quale il consulente è tenuto a rispondere in maniera precisa ed esauriente su tutto quanto è stato domandato dal Giudice.
La Relazione è un mezzo sussidiario per chiarire al Magistrato come si sono svolti i fatti o spiegare in termini numerici l’entità di un danno.

Perizia di Parte (CTP)

La Relazione di Parte non ha valore probatorio ed è assimilabile ad un’allegazione difensiva di carattere tecnico, la quale, anche se non esplicitamente confutata dal CTU o dal giudice, deve ritenersi ugualmente disattesa e pertanto, senza affettivo valore pratico. La Relazione, affinchè diventi atto del processo, dovrà essere corredata del verbale di asseverazione e presentata presso la cancelleria competente o, in alternativa, consegnata direttamente al legale di parte, in modo che provveda lui a depositarla.

Perizia di Parte (CTP)

La Relazione di Parte non ha valore probatorio ed è assimilabile ad un’allegazione difensiva di carattere tecnico, la quale, anche se non esplicitamente confutata dal CTU o dal giudice, deve ritenersi ugualmente disattesa e pertanto, senza affettivo valore pratico. La Relazione, affinchè diventi atto del processo, dovrà essere corredata del verbale di asseverazione e presentata presso la cancelleria competente o, in alternativa, consegnata direttamente al legale di parte, in modo che provveda lui a depositarla.

Perizia Stragiudiziale

Per Perizia o Consulenza Stragiudiziale (anche detta extra giudiziale) s’intende ogni tipo di parere tecnico, espresso verbalmente o mediante relazione scritta, formulato al di fuori delle procedure del giudizio penale o civile. Si tratta pertanto, di un’azione determinata da un impulso di parte per rafforzare la propria versione dei fatti. La perizia stragiudiziale non rientra nel principio del contraddittorio delle parti e quindi non può assumere un valore di prova, ma solo quella di parere autorevole espresso da una delle parti avente il carattere di allegazione difensiva. La perizia assume un valore degno di considerazione quando è sottoposta al rito dell’asseverazione.

Perizia Pro-Veritate

Per Parere Pro Veritate si intende qualsiasi valutazione dei fatti, eseguita da una personalità di spicco per la sua particolare competenza tecnica nel tema trattato o per le sue innegabili doti di imparzialità. Come la perizia stragiudiziale, si tratta certamente di un parere espresso fuori del rito processuale e allegato agli atti solo per il suo valore scientifico o morale impresso dal consulente che l’ha predisposto. Sempre come la stragiudiziale, non è un parere previsto e nemmeno dotato del necessario principio del contraddittorio perchè nasce unilateralmente.
Il Parere assume un valore degno di considerazione quando è sottoposto al rito dell’asseverazione.

Perizia Estimativa

Per Perizia Estimativa si intende formulare un giudizio di valore di un bene, attraverso un’attenta analisi della realtà, passando dal complesso al particolare attraverso schematizzazioni sempre più dettagliate. il valore della stima dipende dal suo scopo, tuttavia, qualsiasi sia questo fine, il metodo utilizzato è sempre universalmente riconosciuto come identico per tutti i periti; è quello basato sulla comparizione dei dati raccolti.
Il principio viene definito come: la comparizione dei dati come unico metodo estimativo.
L’attività fondamentale Estimativa è formulare un prezzo inteso come rapporto tra il bene e la moneta.

Accertamento Tecnico Preventivo

Una particolare forma di Consulenza Tecnica di Ufficio è data dall’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per il quale, chiunque abbia necessità di far ispezionare i luoghi oppure lo stato o la condizione delle cose coinvolte nel processo può proporre apposita istanza al Presidente del Tribunale o al Giudice di Pace affinchè venga disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale del Giudice di merito coadiuvato da un tecnico esperto.
Sia l’accertamento che l’ispezione possono essere espressi oltrechè con un parere verbale, o una relazione, per mezzo di disegni di rilievo e riprese fotografiche.

Arbitrato Rituale

L’arbitrato rituale si svolge come un vero e proprio giudizio, secondo le norme procedurali stabilite dalle parti nel compromesso o nella clausola compromissoria o in altro atto scritto successivo, purchè anteriore al giudizio arbitrale.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, fatte salve alcune regole che devono in ogni caso essere osservate (v. artt. 816 e ss. cod. proc. civ.).
L’arbitrato rituale conduce alla formazione di un atto (lodo) che una volta dichiarato esecutivo dal Pretore è soggetto a trascrizione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Arbitrato Irrituale

L’arbitrato irrituale o libero ricorre quando le parti rimettono all’arbitro la risoluzione convenzionale della controversia. Gli arbitri irrituali non sono tenuti all’osservanza delle norme del Codice di procedura civile, essi debbono comunque rispettare il principio del contradditorio.
In questo caso il lodo non acquista valore di sentenza, ma di contratto, avente ad oggetto la risoluzione della controversia che le parti si impegnano a rispettare, stipulato dagli arbitri in luogo e su mandato delle parti.

Conciliazione

Si definisce Conciliazione quell’insieme di nozioni, metodi e tecniche informali destinato a risolvere in maniera non conflittuale le dispute sorte tra le parti.
Esso è definibile come un procedimento alternativo al giudizio ordinario della Magistratura quindi, sostanzialmente non è altro che una delega completa da parte del potere giudicante a favore dei consulenti. I consulenti assumono in buona sostanza, durante la conciliazione, due funzioni specifiche: quella del consulente tecnico, cioè colui che compie gli atti pre-decisionali, per poi spogliarsi di tale ruolo e diventare potere giudicante mediante l’emissione del lodo arbitrale.

Il Perito e Consulente Tecnico

La figura del Perito e/o Consulente Tecnico di Ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92, disp. att. c.p.c. , art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p.

Il Perito e/o Consulente Tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il Giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l’oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza. Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d’ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP).

Il Perito e/o Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è uno degli ausiliari del Giudice la cui funzione è tesa ad integrare l’attività di quest’ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato.

Pertanto, quando lo ritiene necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).
Il Perito e/o Consulente Tecnico è nominato, con ordinanza, dal Giudice istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d’ufficio.

Nella scelta dei consulenti tecnici di ufficio il Giudice generalmente si avvale dell’Albo dei Periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il Giudice può affidare l’incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio.

L’Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale; è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato tra cui figurano il Presidente dell’Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti della cui iscrizione si tratta. L’iscrizione all’Albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica, specchiata condotta morale.

L’Albo dei Periti, anche se non vincolante per il Giudice, costituisce il testo tipico per l’individuazione degli esperti ai quali affidare le indagini specifiche. L’interessato all’iscrizione nell’Albo deve inoltrare domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale. Anche i consulenti tecnici del Pubblico Ministero sono nominati, di regola, fra le persone iscritte negli Albi dei Periti. Nel corso delle indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il Pubblico Ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto.

Il Giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il CTU. Una volta nominato dal Giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l’incarico, e può rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l’incarico conferitogli.

Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’albo) nei casi in cui il consulente di ufficio non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

Il consulente tecnico di ufficio, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il Giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti.

Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il Giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d’ufficio.

La perizia non è del tutto vincolante per il Giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione.

In tutti i casi in cui un Giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte (CTP). I consulenti tecnici di parte (CTP) formulano le loro deduzioni sull’operato del perito d’ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio.

All’atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.

Il CTU dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la Cancelleria del Giudice competente La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l’onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.

Come già sopra precisato il CTU nell’espletamento del suo incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero consulenti tecnici di parte; all’atto della nomina del consulente tecnico d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 201 del c.p.c., il Giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è facoltativa ma è comunque “subordinata” all’intervento nel processo di un consulente tecnico d’ufficio.

Per la nomina del CTP è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere. Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal CTU, partecipare alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie osservazioni tecniche.
Il CTP presenta una relazione che può o essere inserita nella relazione del consulente d’ufficio, oppure può essere presentata autonomamente, ma in questo caso non costituisce mezzo di prova.